Art. 3.

      1. All'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito da quattro sedi, una per ciascuna ripartizione prevista dall'articolo 6, in ciascuna delle quali è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori»;

 

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          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

              «1-bis. Il Ministero dell'interno individua in Roma le strutture idonee a ospitare le quattro sedi di cui al comma 1 presso le quali sono allestiti i seggi elettorali per la circoscrizione Estero».